Cassazione - sentenza 21 novembre 2023, n. 46703

La sentenza in oggetto ribadisce a chiare lettere il noto principio sancito dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, secondo il quale integra “ il reato di esercizio abusivo di una professione il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, 𝗶𝗻 𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗻𝗱𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta dal regolarmente abilitato” ( Cass. 11545/2012, neretto aggiunto).

Come più volte enunciato, la singola attività tipica dei tributaristi è libera (redazione bilanci, dichiarazione dei redditi, Iva , Irap, consulenza fiscale, tenuta libri contabili) perché non riservata in via esclusiva e può essere esercitata anche in modo continuativo ed oneroso, con il limite della tutela del terzo di buona fede il quale - attraverso chiare indicazioni - non deve essere convinto di avere di fronte un professionista iscritto ad albi piuttosto che un professionista associativo.

In questa pronuncia, la Cassazione sottolinea come l’imputato (che era stato radiato dall’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili), lavorava in maniera continuativa ed onerosa, circostanze sufficienti di per sé ad integrare il reato solo se però non accompagnate da <chiare indicazioni diverse>: evidentemente del tutto assenti nel caso di specie.

I Tributaristi iscritti ad A.N.CO.T. svolgono la loro attività identificandosi come professionisti ex Lege 4/2013.

Questo è e questo basta.

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