Approfondimento: MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE AZIENDE

(art. 49 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 cd. “Cura Italia”)

Il Fondo di Garanzia per le micro e PMI

 

Nel periodo economico più buio dal dopoguerra ad oggi, appare essenziale per le imprese capire quale può essere il loro futuro: se passata questa crisi imprevista (dopo quella prevedibile degli ultimi 8 anni) potranno riprendere il loro percorso o cessarlo o convertilo in altri settori o cambiare segmento economico.

Certo, questa “pandemia” ci sta cambiando e di sicuro cambierà comportamenti sociali e cambierà l’attenzione verso determinati settori economici e produttivi: si avrà maggior riguardo all’ambiente, alla salute, al benessere avendo maggiore attenzione, quindi, alla qualità piuttosto che alla quantità.

Nondimeno l’interesse attuale ed immediato di ogni imprenditore è quello di superare questo periodo, speriamo breve, cercando di economizzare al massimo la propria attività, recuperando la massima liquidità per poter essere pronto ad una ripartenza della propria produzione e quindi di essere competitivo nel nuovo mondo economico che nascerà.

L’impresa dovrà, pertanto, confrontarsi con i suoi partners finanziari e commerciali, dovrà ascoltare i propri stakeholders per capire quale direzione prendere e, soprattutto, dovrà ricercare quei capitali necessari per raggiungere i propri obiettivi, sia immediati che a medio-lungo periodo.

Affrontiamo oggi il primo tra questi obbiettivi, quello della ricerca dei capitali necessari alla liquidità, indispensabile per la stessa sopravvivenza delle imprese per far fronte ai propri impegni verso i dipendenti, verso i fornitori, verso i propri finanziatori.

Il D.L. 18/2020, c.d. “Cura Italia”, affronta il tema con le norme contenute negli artt. 49 e 56, fornendo risposte alle prime richieste del mondo imprenditoriale. È bene rimarcare che, a nostro parere, le misure, così come emanate, non sono risolutive del problema per le motivazioni che verranno esposte di seguito. Il nostro, vuole rappresentare, comunque, un primo segnale che possa essere di impulso al sistema del mondo delle imprese e, conseguentemente, a quello imprenditoriale in senso generale.

Della moratoria dei mutui, finanziamenti, leasing e anticipazioni a breve, previste all’art. 56, si è già detto in precedente approfondimento.

L’intervento, coì come normato, di concerto, con la moratoria dell’accordo ABI 2019 nonché dell’addendum 2020, consente di spostare le scadenze finanziarie del rimborso delle rate su finanziamenti per un periodo fino a 12 mesi, creando, di fatto, nel brevissimo periodo, una sorta di liquidità utilizzabile per sopperire ad altre scadenze non rinviabili, stante l’improvvisa e non prevedibile crisi finanziaria dovuta a “fattori” esterni al mondo economico, come quella dell’emergenza COVID-19.

Queste misure, gradite dalle imprese, nella pratica amministrativa sono “mal digerite” dal sistema bancario e dagli organismi finanziari. È essenziale, per dare piena efficacia ai provvedimenti emanati, che venga disposto e regolamentato un intervento finanziario statale (europeo) con immissione di nuova liquidità da parte della BCE.

Appare chiaro che l’intento della norma sulla moratoria dei mutui è quella di voler dare una immediata risposta alle esigenze di liquidità delle imprese, di contro, con la norma contenuta nell’art. 49 del provvedimento governativo sopra citato, Fondo di garanzia per le PMI, si tenta di dare maggiore slancio ed un più ampio “respiro” al mondo delle imprese agevolando l’utilizzo del fondo di cui alla L. 662/96 Medio Credito Centrale – Invitalia.

A tal proposito l’organismo di gestione con la circolare 8/2020 del 19 marzo u.s., allegata assieme alla circolare ABI del 24.03.2020 al presente documento, analizza in maniera dettagliata la norma, dando indicazioni al mondo bancario per l’attivazione delle misure ivi previste. Di fatto, si tratta, di una semplificazione nell’ utilizzo della garanzia statale a garanzia dei finanziamenti “vecchi” e soprattutto “nuovi” concessi dalle banche ed istituti finanziari alle imprese.

È bene ricordare che, i liberi professionisti, per espresso dettato normativo europeo, vengono assimiliate alle PMI e, pertanto, possono accedere alla garanzia rilasciata da MCC ai sensi della L. 662/96.

Dall’analisi della predetta circolare n. 8/2020, ripresa anche dall’ABI con la nota prot. UCR/000593 del 24/03/20, con l’art. 49 del decreto “Cura Italia”, vengono confermate le seguenti misure e procedure:

  1. La garanzia del MCC viene riconosciuta a titolo gratuito, senza nessun onere a carico delle imprese;
  2. L’importo della garanzia, per singola impresa, viene elevato fino a 5 milioni di euro. Fermo restando una variazione sulle modalità di calcolo della stessa, tenuto conto che, fino al 17 marzo, la stessa era calibrata su un importo massimo di 2,5 milioni di euro. Questione, prettamente tecnica, che, in questo particolare periodo ha poca rilevanza per le imprese;
  3. La copertura della garanzia dell’80% è garantita per i finanziamenti fino a 1,5 milioni di euro, diminuendo per importi superiori. La stessa, può arrivare fino al 90% in caso vi sia la copresenza di un confidi o di un altro fondo. Una importante precisazione, a seguito di espressa delibera da parte del fondo, va fatta sulla garanzia della percentuale dell’80%, anche se l’impresa ha in corso altre pratiche di importo superiore a tale limite nei limiti del massimale dei 5 milioni di euro. Ciò significa che il plafond 1,5 decorre per le richieste fatte dal 17 marzo in poi e per i successivi 9 mesi;
  4. È possibile assoggettare, adesso, a garanzia tutte le operazioni di rinegoziazione di finanziamenti in corso finalizzati all’estinzione di precedenti finanziamenti e/o consolidamento di passività, a condizione che la banca conceda un credito aggiuntivo di almeno il 10% dell’importo residuo del debito. Tale operazione permette di creare maggiore liquidità all’imprenditore e di assoggettare a garanzia anche questa tipologia di finanziamento, fino ad adesso esclusa dall’operatività del fondo stesso;   
  5. I finanziamenti o i crediti a breve concessi dalle banche o dagli istituti finanziari e che erano assoggettati a garanzia e che sono oggetto di moratoria sia per accordo ABI, che per dettato normativo, in automatico, viene prorogata la garanzia stessa.  A puro titolo esemplificativo: per un mutuo sospeso per 12 mesi, con conseguente proroga della scadenza, la garanzia MCC avrà efficacia fino alla definitiva scadenza dello stesso post-moratoria. Questa disposizione avrà valenza anche per le imprese considerate “in difficolta” o posizionate dalle banche come esposizioni non-performing, superando, quindi, le iniziali perplessità di alcune associazioni di categoria;
  6. È semplificata, ai fini dell’accesso alla garanzia, la compilazione del modello di valutazione economico-finanziario delle condizioni di ammissibilità invitando i soggetti richiedenti a trasmettere, anche attraverso l’acquisizione automatica dei dati e delle informazioni fornite dalle banche dati pubbliche o private ai fini della valutazione degli andamenti relativi gli eventi pregiudizievoli;
  7. Il rilascio della garanzia rimane sempre gratuita anche nel caso di mancato perfezionamento delle operazioni;
  8. Sono incentivate le operazioni di investimento nel settore turistico-alberghiero della durata minima di 10 anni e di importo superiore ai 500.000,00 euro, facendo cumulare la garanzia del fondo anche altre fornite dalle imprese di tipo reale, assicurative, bancarie e senza limitazione di valore;
  9. È rilasciata la garanzia in forma automatica e senza valutazione con copertura dell’80% per i finanziamenti a 18 mesi meno un giorno e per un importo finanziato di 3.000,00 euro;
  10. Tutte le operazioni di microcredito passano da 25 a 40 mila euro con la garanzia del fondo rilasciata all’80%. La misura amplia ed agevola, semplificando la gestione amministrativa, i finanziamenti rilasciati alle micro e PMI neo costituite o che abbiano iniziato la propria attività da meno di 3 anni.

Appare del tutto evidente che l’intervento normativo, in questa fase, è stato sostanzialmente, quello di voler incentivare l’utilizzo di uno strumento, il fondo di garanzia, quale moltiplicatore e volano per le banche e gli istituti finanziari al fine della concessione di nuova finanza alle imprese richiedenti.

Nel periodo attuale, caratterizzato dalla mancanza di liquidità, il binomio banche/garanzia MCC risulta essere fondamentale. La speranza è quella di un immediato recepimento delle norme da parte mondo finanziario al fine di immettere in circolazione le maggiori fonti possibili per sopperire alla diminuzione di PIL che, per cause di “forza maggiore”, è crollato sensibilmente a scapito del reddito e dei consumi. La nuova finanza servirà a non interrompere i pagamenti delle forniture già eseguite nonché al pagamento delle retribuzioni ai milioni di lavoratori che hanno dovuto interrompere la propria attività.

Le misure fin qui analizzate, se pur non esaustive, serviranno a mantenere in vita quelle imprese che dovranno, nel breve periodo, pensare a riprendere la propria attività con un’ottica imprenditoriale differente rispetto al periodo ante emergenza. Avranno l’esigenza di dover utilizzare altri strumenti finanziari per l’acquisizione di nuove immobilizzazioni, materiali ed immateriali, per dare nuovo slancio e nuova linfa al ciclo economico che si presenterà nel breve periodo.

Diverse iniziative finanziarie, dirette o per garanzie accessorie, sono allo studio nelle diverse regioni italiane, le quali, sfruttando parte delle risorse europee del FESR, non ancora utilizzate, intendono agevolare il ricorso al credito, concedendo contributi sugli interessi e/o sulle spese di gestione bancarie o addirittura finanziamenti diretti alle imprese. L’invito è per il management aziendale ed i consulenti nel dover verificare che nella regione di collocazione, le   eventuali iniziative che il governo locale sta mettendo in atto al fine di valutare con compiutezza le migliori soluzioni finanziarie a beneficio dell’attività imprenditoriale.

L’ A.N.Co.T. - Associazione dei Consulenti Tributari -, di concerto con “La Fondazione Dino Agostini” rimane sempre a disposizione ed al fianco dei professionisti e delle imprese per eventuali chiarimenti e/o quesiti che senz’altro possono sorgere relativamente all’interpretazione o all’esecuzione delle norme analizzate nel presente documento. L’intento dell’A.N.Co.T. e della sua Fondazione, rimane quello di una semplificazione delle normative, come nel caso, quelle relative al mondo finanziario italiano.         

Roma, 27 marzo 2020

 

A cura del gruppo di lavoro A.N.CO.T. - “Fondazione Dino Agostini”
Gaetano Nanì – Maurizio Natali – Andrea D’Onofrio


Allegati:

pdf Approfondimento: MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE AZIENDE (147 KB)

pdf Circolare ABI del 24/03/2020 (238 KB)

pdf Circolare 8 del consiglio di gestione fondo di garanzia MCC (166 KB)

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