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ROMA - La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza del 28/3/2019 n. 8683, ha ribadito come <le attività di tenuta delle scritture contabili dell’impresa, di redazione dei modelli Iva o per la dichiarazione dei redditi, di effettuazione di conteggi ai fini dell’Irap, dell’Ici o di altre imposte, di richiesta di certificati o di presentazione di domande presso la Camera di Commercio, di assistenza  e consulenza aziendale nelle materie commerciali, economiche , finanziarie e di ragioneria, non rientrano nell’ambito di quelle riservate solo a soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione>.

La pronuncia si pone nel solco di un orientamento oramai consolidato dei giudici di legittimità ( si ricordano le sentenze nn. 15530/2008, 14085/2010 fino alla ordinanza n. 13342/2018, avente come parte proprio un’associata A.N.CO.T alla quale si negava il diritto al compenso perché non iscritta in albi professionali) il cui punto centrale si è avuto con la sentenza n. 11545/ 2012 delle sezioni unite penali, che hanno chiarito come lo svolgimento dell’attività di tributarista  non integra il reato di esercizio abusivo della professione, a condizione che venga sempre esplicitato  in modo chiaro e netto la  qualifica professionale. Del resto, come noto anche  la legge 4 del 2013, normativa che disciplina le associazioni delle professioni non regolamentate in albi e o collegi,  impone  di presentarsi verso i clienti con la dicitura  <<Tributarista ex lege 4/13>, eliminando così in radice ogni possibile sovrapposizione con il professionista ordinista.

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